Imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
La norma in esame contiene, quindi, due importanti novità:
- l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI.
- viene introdotto l’obbligo per i produttori (definiti dall’art. 218, lettera r) del Dlgs. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”) di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Un’ulteriore novità si ha anche con riferimento all’etichettatura dell’imballaggio compostabile o biodegradabile:
l’art. 182ter del Dlgs. 152/2006 (come modificato dal Dlgs. 116/2020) stabilisce che l’etichetta deve riportare:
- la menzione della conformità degli standard europei (EN 13432 per gli imballaggi recuperabili tramite compostaggio o biodegradazione o EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi);
- gli elementi identificativi del produttore e del certificatore;
- idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.
Tali indicazioni nascono dall’obbligo di tracciare, distinguere e separare gli imballaggi compostabili o biodegradabili dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
Si specifica altresì che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi, entrato in vigore il 26 settembre 2020,non prevede periodi transitori o di proroga per consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati. Sarebbe urgente e necessario un intervento del legislatore che fornisca chiarimenti circa la formulazione della suddetta disposizione.
Ing. Lucia Anna Cantanna