ADDESTRAMENTO LAVORATORI - FORMAZIONE DATORE DI LAVORO E PREPOSTI: NOVITA’ IN SEDE DI CONVERSIONE DE
Il decreto legge 146/2021 ha comportato diverse importanti modifiche nel D. Lgs. 81/2008.
OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
NUOVI ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E PREPOSTI
OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
Una delle novità introdotte in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori dell’attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
DATORE DI LAVORO E PREPOSTI
E’ sicuramente interessante focalizzarsi anche sulle novità introdotte dal maxiemendamento del Governo, presentato in Assemblea in corso dell’esame del disegno di legge, riguardanti la formazione di due figure del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro: il datore di lavoro ed i preposti.
Per il datore di lavoro viene infatti introdotto l’obbligo della formazione: rientrerà a pieno titolo tra i soggetti destinatari dell’obbligo di sicurezza e questo sarà a prescindere che ricopra direttamente il ruolo di RSPP.
Per i preposti la legge di conversione interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni.
Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
Il nuovo art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che il preposto ha il dovere di:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
- intervenire per modificare il comportamento non conforme in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti qualora le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata;
- interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.
Inoltre, nello specifico caso della cantieristica “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
DURATA E CONTENUTI FORMAZIONE
A proposito dell’individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione – non solo del datore di lavoro, ma di tutti i soggetti della sicurezza – le norme demandano alla data del 30 giugno 2022.
In particolare, entro tale data si dovrà adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore provvedendone l’accorpamento e la loro rivisitazione.
Si dovrà necessariamente procedere con:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle “modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazionelavorativa”. Non sarà più quindi sufficiente un questionario alla fine del corso ma sarà necessario individuare le modalità per attuare una successiva verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Un’anticipazione sui contenuti è però già enunciata con riguardo ai preposti: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Non ci resta quindi che aspettare il nuovo Accordo Stato Regioni e le novità che verranno introdotte.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento.